Contratti per utenze

Lo Studio offre assistenza e consulenza in merito alle problematiche che possono insorgere nei contratti stipulati al di fuori dei locali commerciali e ai contratti on-line (ad esempio contratti per la fornitura dei servizi di comunicazione telefonica o elettronica).
In tema di contratti per la fornitura dei servizi di comunicazione telefonica o elettronica ormai la normativa comunitaria e nazionale vigente prevede l'obbligo al fornitore di una costante diligenza qualificata e di tenere informati i propri clienti in merito alle tariffe applicate non solo al momento della conclusione del contratto ma anche per tutta la durata del rapporto. Sul tema si sono da anni susseguiti, rilevanti interventi normativi, sia in ambito comunitario (cfr. il regolamento Ce n . 717/2007 del 27 giugno 2007 e il regolamento Ce n. 544/2009, del 18 giugno 2009), sia in ambito nazionale (cfr. il Codice del consumo, decreto legislativo 4.08.2005 n.205, cfr. la delibera n. 326/10/CONS), previsione volta a tutelare ad esempio i consumatori dalla generazione inconsapevole di traffico dati per importi elevati/anomali, e ciò in virtù dello specifico dovere di diligenza professionale imposto agli operatori in quanto "professionisti" dal Codice del Consumo. Oltre altresì al principio di trasparenza e completezza informativa, previsto dall'art. 4 della delibera Agcom n, 179/03/CSP, secondo il quale "gli utenti hanno diritto ad' un informazione completa circa le modalità giuridiche, economiche e tecniche di prestazione dei servizi", al fine di consentire un utilizzo ottimale dei servizi offerti.

Più specificamente, la normativa in materia di pratiche commerciali scorrette richiede ai "professionisti" l'adozione di modelli di comportamento che tengano conto non solo del quadro regolamentare di riferimento, ove esistente, ma anche dell'esperienza propria del settore di attività e delle finalità di tutela perseguite dal Codice del Consumo, ove concretamente esigibili in un'ottica di bilanciamento tra la libertà dell'iniziativa imprenditoriale, l'esigenza di libera circolazione delle merci e il diritto del consumatore a determinarsi consapevolmente nelle proprie scelte di natura economica nel contesto di un mercato concorrenziale."(In tal senso cfr Delibere Corecom Lazio n. 17/10/CRL, Corecom Regione Umbria n. 30 del 13.06.2012).

Si rammenta inoltre in via generale, che secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (Cass. Civ, Sez III, 17.02.2006, n. 947,, Cass. Civ. Sez. III, 28.05.2004, n. 10313) e fatto proprio dall'Autorità Agcom e dai Corecom delegati, "l'emissione della bolletta non costituisce un negozio di accertamento idoneo a rendere certa ed incontestabile della fornitura, ma solo un atto unilaterale di natura contabile….;" pertanto in caso di contestazione del traffico anomalo, l'operatore deve fornire adeguata spiegazione sulle somme fatturate nonché di documentare le proprie affermazioni; diversamente l'utente avrà diritto allo storno parziale delle fatture o al rimborso degli importi eventualmente versati (delibera Agcom 23/10/CIR).